STUDIO ANSALDI S.R.L.

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Spett.le Azienda

                                                                                              

                                                                                              

ALBA, lì 20 luglio 2026

 

 

OGGETTO: Emergenza caldo e rischio da stress termico.

 

 

Spettabile Azienda,

in relazione all’emergenza caldo, e ai rischi connessi per i lavoratori, alcune Regioni hanno emanato le ordinanze volte a limitare o vietare il lavoro all’aperto che preveda elevati sforzi fisico ed esposizione solare nelle ore più calde (dalle 12.30 alle 16.00) e nei giorni a rischio elevato, come individuati dal sito ufficiale www.worklimate.it.

Tra le ordinanze emanate si segnalano:

- Veneto: DGR n. 376/2026;

- Lazio: ordinanza Z00001/2026;

- Liguria: ordinanza n. 1/2026;

- Toscana: ordinanza n. 2/2026;

- Piemonte: ordinanza n. 1/2026;

- Puglia: ordinanza n. 321/2026;

Emilia-Romagna: ordinanza n. 72/2026.

 

Le alte temperature e la radiazione solare comportano, anche in ragione dei cambiamenti climatici e del progressivo aumento delle temperature, determinano un incremento del rischio da stress termico e delle patologie correlate al caldo e all’esposizione alla radiazione solare, con possibili ripercussioni anche sull’aumento del rischio infortunistico. Da ciò consegue l’obbligo per i datori di lavoro di valutare e gestire questi rischi, che interessano sia ambienti di lavoro indoor, per il rischio connesso al calore e alle elevate temperature, sia gli ambienti di lavoro outdoor, dove i rischi risultano ulteriormente aggravati dall’esposizione diretta alla radiazione solare.

Si rammenta che, al fine di supportare la prevenzione, sono disponibili:

le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 19 giugno 2025;

il “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro”, approvato dal Ministero del Lavoro con Decreto 9 luglio 2025 e sottoscritto dalle principali parti sociali a livello nazionale, che si pone l’obiettivo di fornire un riferimento unitario per la gestione dei rischi connessi agli eventi climatici estremi, in particolare alle ondate di calore, garantendo al contempo la continuità delle attività produttive e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

 

Con la nota n. 5484 del 6 luglio 2026, la Direzione Centrale Vigilanza Lavoro e Sicurezza dell’INL fornisce nuove indicazioni operative sull’attività ispettiva in materia di rischio da stress termico e danni da calore, precisando che l’azione di verifica riguarderà in via prioritaria i settori maggiormente esposti a lavoro in ambienti caldi o all’aperto, tra cui:

- edilizia;

- agricoltura;

- logistica;

- lavori stradali;

- attività di consegna con rider.

L’incremento di frequenza e intensità dei fenomeni climatici estremi impone che il rischio da stress termico ambientale sia oggetto di specifica valutazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, il datore di lavoro sarà tenuto ad aggiornare, in modo tracciabile, il DVR con una sezione espressa dedicata al rischio da caldo e stress termico, a individuare misure di prevenzione e protezione adeguate (organizzative, procedurali, tecniche e di sorveglianza sanitaria), tenendo in debito conto dei lavoratori particolarmente vulnerabili o fragili. Saranno oggetto di accertamento da parte del personale ispettivo i seguenti ambiti:

a) organizzazione degli orari di lavoro: sarà verificato se si è programmata la rimodulazione dei turni nelle giornate/periodi ad elevato rischio caldo, nonché l’eventuale anticipazione dei turni alle fasce più fresche (es. all’alba), la sospensione o forte riduzione delle lavorazioni nelle ore più critiche (indicativamente 12:00 – 16:00), lo spostamento delle mansioni più gravose nelle ore meno calde;

b) pause e rotazione del personale: in sede ispettiva sarà verificato se le pause aggiuntive, rispetto a quelle contrattuali, sono effettivamente concesse; strutturate (durata, frequenza, modalità) e fruite in aree ombreggiate o rinfrescate. Dovrà esser prevista una rotazione dei lavoratori dalle mansioni più pesanti o esposte al sole verso attività meno gravose o al coperto. A tale scopo i datori di lavoro dovranno prevedere una gestione pianificata di pause e rotazioni (procedure interne, turnazioni, disposizioni ai preposti) garantendo la tracciabilità delle misure adottate, anche per dimostrare in sede ispettiva la reale applicazione delle pause previste.

I datori di lavoro sono tenuti a garantire la costante presenza di acqua fresca in cantieri, campi agricoli, depositi, punti di carico/scarico, etc., collocando dei punti di distribuzione in aree agevolmente accessibili a tutti i lavoratori.

Ai lavoratori devono essere forniti idonei DPI e indumenti di lavoro leggeri, traspiranti e coprenti, adeguati a limitare l’assorbimento del calore evitando al tempo stesso rischi aggiuntivi (es. ustioni solari).

E’ opportuno, poi, ricordare come tutti i lavoratori debbano essere specificatamente informati sui rischi specifici da caldo e stress termico e, in particolare, sulle procedure di primo soccorso interne. Anche sul fronte della sorveglianza sanitaria i tecnici dell’INL precisano che dovrà essere prevista una sorveglianza specifica con particolare riferimento ai lavoratori considerati “fragili” o maggiormente esposti e il medico competente dovrà essere quindi coinvolto, unitamente a RLS o RLST, nella valutazione del rischio da caldo.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Con i più cordiali saluti.

           

                                                                                               Studio Ansaldi srl

 

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